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La distinzione tra NGT1, NGT2 e OGM

La commissione Ambiente, salute pubblica e sicurezza (Envi) ha adottato con 47 voti a favore, 31 contrari e 4 astenuti il testo che andrà in plenaria, presumibilmente a marzo. I deputati sono d’accordo con la proposta avanzata il 5 luglio scorso dalla Commissione europea di suddividere le piante prodotte con le nuove tecniche genomiche in due diverse categorie.

Per rendere il sistema alimentare dell’Unione Europea piùsostenibile e resiliente, i deputati di Strasburgo sostengono nuove regole per ottenere nuove cultivar di piante d’interesse agronomico con le Nuove Tecniche Genomiche, New Genomic Techniques, (Ngt), ma le tecniche non equivalenti a quelle di breeding convenzionale dovranno seguire regole più severe.

I deputati sono d’accordo con la proposta di avere due diverse categorie e due serie di regole per le piante ottenute con le Ngt. Le piante Ngt considerate equivalenti a quelle convenzionali (impianti Ngt 1) sarebbero esentate dai vincoli della legislazione sugli Ogm, mentre per le Ntg 2 questa legislazione adatta il quadro degli Ogm alle piante Ngt.

La classificazione definitiva

NGT1 = piante che presentano mutazioni semplici, cioè simili a quelle che possono essere ottenute con l’incrocio tradizionale o possono accadere in natura e che sono considerate alla stregua delle piante convenzionali


NGT2= Tutte le altre piante, prodotte con le stesse tecniche ma con modifiche più complesse, invece, continueranno a essere equiparate agli Ogm.

OGM = Per organismo geneticamente modificato si intende un organismo, diverso da un essere umano, in cui il materiale genetico è stato modificato in un modo differente da quanto avviene in natura, con l’accoppiamento e la ricombinazione genetica naturale

Divieto di tutti i brevetti depositati per gli impianti Ngt

I deputati hanno modificato la proposta per introdurre un divieto totale di brevetti per tutte le piante Ngt, materiale vegetale, parti di esse, informazioni genetiche e caratteristiche di processo che contengono, per evitare incertezze giuridiche, aumento dei costi e nuova dipendenza per agricoltori e allevatori. I deputati richiedono inoltre una relazione entro giugno 2025 sull’impatto dei brevetti sull’accesso degli allevatori e degli agricoltori a vari materiali riproduttivi vegetali, nonché una proposta legislativa per aggiornare di conseguenza le norme dell’Ue sui diritti di proprietà intellettuale.

Fonte: Agronotizie

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