Moneta digitale
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Il mito della moneta digitale e la verità sull’uso del contante.

Nel silenzio generale, si va radicando l’idea che carte di credito, carte di debito, bonifici e assegni siano “denaro”. Ma la realtà giuridica – quella che ancora tiene in piedi l’ordinamento – è diversa. Ed è tempo di ricordarla con fermezza.

Le obbligazioni pecuniarie si estinguono con moneta avente corso legale.
Lo dice chiaramente l’art. 1277 c.c.“I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.”

Il creditore non può rifiutare il pagamento in moneta legale.
Lo ribadisce l’art. 1182 c.c., che impone il pagamento al domicilio del creditore con i mezzi previsti dalla legge. E tra questi non figurano le cessioni di credito verso le banche.

Carte di credito, carte di debito, bonifici, assegni: 

non sono moneta, ma mezzi di pagamento fondati su rapporti di credito tra utente e banca. In altre parole: sono cessioni di credito bancario. Non estinguono direttamente l’obbligazione, ma solo quando e se il credito si realizza. Sono strumenti derivati, non sostitutivi.

L’Euro digitale, quando verrà varato, sarà vera moneta: sarà moneta digitale a corso legale. Non così gli strumenti sopra citati. Confondere i due piani significa sovvertire l’ordine giuridico e dare per estinto un debito che, in realtà, lo è solo per tolleranza.

Per questo è essenziale conoscere la realtà giuridica.

Per questo è illegittimo rifiutare il contante:

il pagamento con moneta legale non può essere rifiutato da nessuno, neppure da soggetti pubblici o esercenti privati. Ogni rifiuto è contrario all’ordine pubblico economico.

Sono dunque illegittime tutte le imposizioni di uso esclusivo di PagoPA o simili piattaforme.
Il Codice Civile è norma generale e fondativa del sistema: le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale, per quanto “speciali”, non possono derogare ai principi fondamentali del diritto privato, a meno di non dichiarare guerra aperta allo Stato di diritto.

Imporre l’utilizzo di strumenti privati e fiduciari al posto della moneta legale significa capovolgere l’architettura costituzionale del pagamento e della proprietà.

Invitiamo pertanto tutti i cittadini, professionisti e pubbliche amministrazioni a rileggere gli articoli del Codice Civile, a riconoscere la gerarchia delle fonti e ad agire di conseguenza: il che significa ovviamente continuare ad utilizzare carte di credito, bonifici, assegni, ecc. ma come scelta consapevole ed autonoma e non come imposizione calata dall’alto.

Per modelli di diffida e intimazione in materia di PagoPA e rifiuto del contante, si rimanda agli articoli pubblicati sul nostro sito.

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Fonte: sindacatodazione

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