Boardo of Peace: le posizioni ad oggi ed il testo completo della Carta di Trump
La carta del Board of Peace è stata allegata ai 52 inviti di Trump
Poco meno della metà dei 52 paesi ha deciso di aderire.
E’ arrivata anche la prima gaffe diplomatica.
Nella lista dei paesi aderenti, la Casa Bianca ha inserito anche il Belgio che ha prontamente smentito.
Francia, Regno Unito, Germania, Slovenia, Svezia e Norvegia avevano già declinato gli inviti in maniera ufficiale.
Italia: la premier Giorgia Meloni per ora ha preso tempo annunciando di non partecipare alla firma a Davos, citando criticità costituzionali
(Aderire significa avallare un’iniziativa che mina le basi del multilateralismo; rifiutare significa esporsi alla furia protezionistica di un alleato americano sempre più imprevedibile).
C’è attesa di capire cosa risponderanno la Cina (ha ribadito la fedeltà al sistema multilaterale con le Nazioni Unite al centro) e la Russia (Putin ha fatto sapere che sta valutando la proposta, proponendo a Washington di usare un miliardo degli asset russi congelati come contributo al Board).
membri del Comitato Esecutivo del Board of Peace sono stati annunciati il 17 gennaio 2026:
- Nickolay Mladenov – politico e diplomatico bulgaro, Alto Rappresentante per Gaza, nominato dagli Stati Uniti. (Approfondimento)
N.B. Mladenov è stato uno dei due politici bulgari smascherati nel “Pandora Papers”. La fuga di notizie ha rivelato che era il proprietario effettivo di una società offshore chiamata Afron Enterprises nelle Seychelles.(Approfondimento)
Marco Rubio – Segretario di Stato degli Stati Uniti - Steve Witkoff – Inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente
- Jared Kushner – Il genero di Donald Trump
- Tony Blair – Ex Primo Ministro del Regno Unito (approfondimenti 1, 2)
- Marc Rowan – è un imprenditore miliardario americano e Amministratore delegato di Gestione globale Apollo (interessante approfondire al link…)
- Ajay Banga – Presidente della Banca Mondiale, ex presidente di Exor (famiglia agnelli) – (Approfondimento)
- Roberto Gabriele Jr. – Consigliere politico americano (Approfondimento)
Carta del Board of Peace
PREAMBOLO
Dichiarare che una pace duratura richiede giudizio pragmatico, soluzioni di buon senso e il coraggio di allontanarsi da approcci e istituzioni che troppo spesso hanno fallito;
Riconoscere che una pace duratura mette radici quando le persone hanno il potere di assumersi la proprietà e la responsabilità del proprio futuro;
Affermando che solo un partenariato duraturo e orientato ai risultati, fondato su oneri e impegni condivisi, può garantire la pace in luoghi in cui per troppo tempo si è rivelata sfuggente;
Lamentando che troppi approcci alla costruzione della pace favoriscono la dipendenza perpetua e istituzionalizzano la crisi anziché portare le persone oltre;
Sottolineando la necessità di un organismo internazionale per la costruzione della pace più agile ed efficace; e
Decidendo di riunire una coalizione di Stati disponibili impegnati nella cooperazione pratica e nell’azione efficace,
Guidate dal giudizio e onorate dalla giustizia, le Parti adottano con la presente la Carta del Consiglio di Pace.
CAPITOLO I: SCOPI E FUNZIONI
Il Board of Peace è un’organizzazione internazionale che cerca di promuovere la stabilità, ripristinare un governo affidabile e legale e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti.
Il Consiglio per la Pace svolgerà tali funzioni di costruzione della pace in conformità con il diritto internazionale e come può essere approvato in conformità con la presente Carta, compreso lo sviluppo e la diffusione delle migliori pratiche che possono essere applicate da tutte le nazioni e comunità che cercano la pace.
CAPITOLO II: APPARTENENZA
Articolo 2.1: Stati membri
L’appartenenza al Consiglio per la Pace è limitata agli Stati invitati a partecipare dal Presidente e inizia con la notifica che lo Stato ha acconsentito ad essere vincolato dalla presente Carta, in conformità con il Capitolo XI.
Articolo 2.2: Responsabilità degli Stati membri
(a) Ciascuno Stato membro è rappresentato nel Consiglio di Pace dal proprio Capo di Stato o di Governo.
(b) Ciascuno Stato membro sostiene e assiste le operazioni del Consiglio di pace in conformità con le rispettive autorità giuridiche nazionali.
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata in modo da conferire al Consiglio per la pace giurisdizione nel territorio degli Stati membri o da richiedere agli Stati membri di partecipare a una particolare missione di costruzione della pace senza il loro consenso.
(c) Ciascuno Stato membro resta in carica per un periodo non superiore a tre anni dall’entrata in vigore della presente Carta, soggetto a rinnovo da parte del Presidente.
La durata triennale dell’adesione non si applica agli Stati membri che contribuiscono con più di 1.000.000.000 di dollari in contanti al Consiglio per la Pace entro il primo anno dall’entrata in vigore della Carta.
Articolo 2.3: Cessazione dell’adesione
L’adesione cessa al più presto tra: (i) la scadenza di un mandato di tre anni, fatto salvo l’articolo 2.2(c) e il rinnovo da parte del Presidente; (ii) il recesso, in conformità con l’articolo 2.4; (iii) una decisione di rimozione da parte del Presidente, soggetta a veto da parte di una maggioranza di due terzi degli Stati membri: o (iv) scioglimento del Consiglio di Pace ai sensi del Capitolo X. Anche uno Stato membro la cui adesione cessa cesserà di essere Parte della Carta, ma tale Stato potrà essere nuovamente invitato a diventare Stato membro, in conformità con l’Articolo 2.1.
Articolo 2.4: Ritiro
Qualsiasi Stato membro può recedere dal Consiglio di Pace con effetto immediato dandone comunicazione scritta al Presidente.
CAPITOLO III-GOVERNANCE
(a) Il Consiglio per la Pace è composto dai suoi Stati membri.
(b) Il Consiglio per la Pace voterà su tutte le proposte all’ordine del giorno, anche per quanto riguarda i bilanci annuali, l’istituzione di entità sussidiarie, la nomina di alti funzionari esecutivi e le principali determinazioni politiche, come l’approvazione di accordi internazionali e il perseguimento di nuove iniziative di costruzione della pace.
(c) Il Consiglio per la Pace convocherà riunioni di voto almeno una volta all’anno e negli orari e nei luoghi aggiuntivi che il Presidente riterrà opportuni.
L’ordine del giorno di tali riunioni è stabilito dal Comitato esecutivo, previa notifica e commento da parte degli Stati membri e approvazione del Presidente.
(d) Ciascuno Stato membro dispone di un voto nel Consiglio per la pace.
(e) Le decisioni sono prese a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti, previa approvazione del Presidente, il quale può anche esprimere un voto in qualità di Presidente in caso di parità.
(f) Il Consiglio per la pace terrà inoltre riunioni periodiche senza diritto di voto con il suo Consiglio esecutivo, durante le quali gli Stati membri potranno presentare raccomandazioni e orientamenti in merito alle attività del Consiglio esecutivo e durante le quali il Consiglio esecutivo riferirà al Consiglio per la pace sulle operazioni e sulle decisioni del Consiglio esecutivo.
Tali riunioni sono convocate almeno trimestralmente e il loro orario e luogo sono determinati dal Direttore esecutivo del Consiglio esecutivo.
(g) Gli Stati membri possono scegliere di farsi rappresentare da un funzionario supplente di alto rango in tutte le riunioni, previa approvazione del presidente.
Articolo 3.2: Presidente
(a) Donald J. Trump ricoprirà la carica di Presidente inaugurale del Consiglio per la Pace e, separatamente, quella di rappresentante inaugurale degli Stati Uniti d’America, fatte salve solo le disposizioni del Capitolo III.
(b) Il Presidente avrà l’autorità esclusiva di creare, modificare o sciogliere entità sussidiarie, se necessario o appropriato per adempiere alla missione del Consiglio di Pace.
Articolo 3.3: Successione e sostituzione
Il Presidente designa in ogni momento un successore per il ruolo di Presidente. La sostituzione del Presidente può avvenire solo a seguito di dimissioni volontarie o per incapacità, come stabilito dal voto unanime del Consiglio esecutivo, momento in cui il successore designato del Presidente assumerà immediatamente la carica di Presidente e tutti i doveri e le autorità associati al Presidente.
Articolo 3.4: Sottocomitati
Il Presidente può istituire sottocomitati, se necessario o opportuno, e stabilisce il mandato, la struttura e le regole di governance per ciascuno di tali sottocomitati.
CAPITOLO IV – CONSIGLIO ESECUTIVO
Articolo 4.1: Composizione e rappresentanza del comitato esecutivo
(a) Il Comitato esecutivo è selezionato dal Presidente ed è composto da leader di statura globale.
(b) I membri del Consiglio esecutivo restano in carica due anni, con possibilità di rimozione da parte del Presidente e rinnovabile a sua discrezione.
(c) Il Consiglio esecutivo è guidato da un Amministratore delegato nominato dal Presidente e confermato a maggioranza dei voti del Consiglio esecutivo.
(d) L’Amministratore Delegato convoca il Consiglio Direttivo ogni due settimane per i primi tre mesi successivi alla sua istituzione e successivamente su base mensile, con riunioni aggiuntive convocate quando l’Amministratore Delegato lo ritiene opportuno.
(e) Le decisioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza dei suoi membri presenti e votanti, compreso l’Amministratore delegato.
Tali decisioni entreranno in vigore immediatamente, salvo veto da parte del Presidente in qualsiasi momento successivo.
(f) Il Consiglio esecutivo stabilisce il proprio regolamento interno.
Articolo 4.2: Mandato del Consiglio esecutivo
Il Consiglio Direttivo:
(a) Esercitare i poteri necessari e appropriati per attuare la missione del Consiglio di Pace, in linea con la presente Carta;
(b) Riferire al Consiglio per la Pace sulle proprie attività e decisioni su base trimestrale, in conformità con l’articolo 3.1(f), e in momenti aggiuntivi secondo quanto stabilito dal Presidente.
Articolo 5.1: Spese
Il finanziamento delle spese del Consiglio per la Pace avverrà attraverso finanziamenti volontari da parte degli Stati membri, di altri Stati, organizzazioni o altre fonti.
Articolo 5.2: Conti
Il Consiglio di Pace può autorizzare la redazione di conti secondo necessità per lo svolgimento della propria missione.
Il Comitato esecutivo autorizza l’istituzione di meccanismi di controllo e supervisione rispetto ai bilanci, ai conti finanziari e agli esborsi, se necessario o opportuno per garantirne l’integrità.
CAPO VI STATUS GIURIDICO
Articolo 6
(a) Il Consiglio per la Pace e le sue entità sussidiarie possiedono personalità giuridica internazionale.
Essi devono avere la capacità giuridica necessaria al perseguimento della loro missione (inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la capacità di stipulare contratti, acquisire e disporre di beni immobili e mobili, avviare procedimenti legali, aprire conti bancari, ricevere ed erogare fondi privati e pubblici e assumere personale).
(b) Il Consiglio di Pace garantirà la fornitura dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio delle funzioni del Consiglio di Pace e delle sue entità e del suo personale sussidiari, da stabilire in accordi con gli Stati in cui operano il Consiglio di Pace e le sue entità sussidiarie o attraverso altre misure che possono essere adottate da tali Stati in conformità con i loro requisiti giuridici nazionali.
Il Consiglio può delegare l’autorità di negoziare e concludere tali accordi o intese a funzionari designati all’interno del Consiglio per la Pace e/o delle sue entità sussidiarie.
CAPITOLO VII-INTERPRETAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie interne tra i membri, le entità e il personale del Consiglio di Pace in merito a questioni relative al Consiglio di Pace dovrebbero essere risolte attraverso una collaborazione amichevole, coerente con le autorità organizzative stabilite dalla Carta e, a tal fine, il Presidente è l’autorità finale in merito al significato, all’interpretazione e all’applicazione della presente Carta.
CAPITOLO VIII – EMENDAMENTI ALLA CARTA
Articolo 8
Le modifiche alla Carta possono essere proposte dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo degli Stati membri del Consiglio per la pace che agiscono insieme.
Gli emendamenti proposti devono essere distribuiti a tutti gli Stati membri almeno trenta (30) giorni prima di essere votati.
Tali emendamenti saranno adottati previa approvazione da parte di una maggioranza di due terzi del Consiglio di Pace e conferma da parte del Presidente.
Gli emendamenti ai capitoli II, III, IV, V, VIII e X richiedono l’approvazione unanime del Consiglio di Pace e la conferma da parte del Presidente.
Una volta soddisfatti i requisiti pertinenti, le modifiche entreranno in vigore alla data specificata nella risoluzione di modifica o immediatamente se non è specificata alcuna data.
CAPITOLO IX – RISOLUZIONI O ALTRE DIRETTIVE
Articolo 9
Il Presidente, agendo per conto del Consiglio di Pace, è autorizzato ad adottare risoluzioni o altre direttive, coerenti con la presente Carta, per attuare la missione del Consiglio di Pace.
CAPITOLO X-DURATA, DISSOLUZIONE E TRANSIZIONE
Articolo 10.1: Durata
Il Consiglio per la Pace continua a esistere fino al suo scioglimento, in conformità al presente Capitolo, momento in cui cesserà anche la presente Carta.
Articolo 10.2: Condizioni per lo scioglimento
Il Consiglio di Pace si scioglierà nel momento che il Presidente riterrà necessario o opportuno, o alla fine di ogni anno solare dispari, a meno che non venga rinnovato dal Presidente entro e non oltre il 21 novembre di tale anno solare dispari.
Il Consiglio esecutivo stabilisce le norme e le procedure relative alla liquidazione di tutte le attività, passività e obbligazioni in caso di scioglimento.
CAPITOLO XI ENTRATA IN VIGORE
Articolo 11.1: Entrata in vigore e applicazione provvisoria
(a) La presente Carta entrerà in vigore previa espressione del consenso ad essere vincolati da tre Stati.
(b) Gli Stati tenuti a ratificare, accettare o approvare la presente Carta attraverso procedure nazionali accettano di applicare provvisoriamente i termini della presente Carta, a meno che tali Stati non abbiano informato il Presidente al momento della loro firma che non sono in grado di farlo.
Gli Stati che non applicano provvisoriamente la presente Carta possono partecipare come membri senza diritto di voto ai procedimenti del Consiglio di pace in attesa della ratifica, accettazione o approvazione della Carta in conformità con i loro requisiti giuridici nazionali, previa approvazione del Presidente.
Articolo 11.2: Depositario
Il testo originale della presente Carta e qualsiasi emendamento alla stessa saranno depositati presso gli Stati Uniti d’America, che sono qui designati come Depositari della presente Carta.
l Depositario fornirà tempestivamente una copia autenticata del testo originale della presente Carta, e di qualsiasi emendamento o protocollo aggiuntivo alla stessa, a tutti i firmatari della presente Carta.
CAPITOLO XII PRENOTAZIONI
Articolo 12
Non possono essere formulate riserve alla presente Carta.
CAPITOLO XIII DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 13.1: Lingua ufficiale
La lingua ufficiale del Consiglio di Pace sarà l’inglese
Articolo 13.2: Sede centrale
Il Consiglio per la Pace e le sue entità sussidiarie possono, in conformità con la Carta, istituire una sede centrale e uffici sul territorio.
Se necessario, il Consiglio per la Pace negozierà un accordo sulla sede centrale e accordi che disciplinino gli uffici sul territorio con lo Stato o gli Stati ospitanti.
Articolo 13.3: Sigillo
Il Consiglio di Pace avrà un sigillo ufficiale, che sarà approvato dal Presidente.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Carta.
Fonti: 1, 2, 3
Fonte testo Board of Peace



