Commissione d'inchiesta Covid
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Covid
Via libera definitivo dalla Camera
È legge la commissione d’inchiesta che indagherà sulla gestione dell’emergenza sanitaria

Nell’Aula della Camera viene approvata in via definitiva con 132 voti favorevoli, 86 contrari e 1 astenuto la proposta di legge che punta ad istituire la Commissione d’inchiesta “sull’operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica del Covid”.
Il provvedimento ora è legge.

Commissione d’inchiesta Covid
Il testo si compone di 7 articoli

Articolo 1

L’articolo 1 prevede l’istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Sars-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza, l’efficacia e la resilienza, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità (tale inciso è stato aggiunto nel corso dell’esame referente).

Nel termine indicato la Commissione è tenuta a presentare alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell’inchiesta: sono ammesse relazioni di minoranza.

Articolo 2

Ai sensi dell’articolo 2, che disciplina la composizione della Commissione, si prevede che ne facciano parte quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

I componenti sono nominati tenendo conto anche dei compiti assegnati alla Commissione.
La convocazione per la costituzione dell’Ufficio di Presidenza della Commissione è disposta dai Presidenti di Camera e Senato, entro quindici giorni dalla nomina dei commissari.
L’Ufficio di Presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti.
Per l’elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Per l’elezione dei due vicepresidenti, come per quella dei due segretari, ciascun commissario ha a disposizione un solo voto; risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

Articolo 3

I compiti della Commissione sono definiti dall’articolo 3 e riguardano:

  • a) svolgere indagini e valutare l’efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire e ridurre la diffusione e l’impatto del SARS-CoV-2;
  • b) esaminare i documenti, i verbali di organi collegiali, gli scenari di previsione e gli eventuali piani sul contagio da SARS-CoV-2 elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione;
  • c) accertare le ragioni del mancato aggiornamento del Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (cosiddetto « piano pandemico ») redatto nel 2006;
  • d) accertare i motivi della mancata attivazione del Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale allora vigente né a fronte dell’emanazione da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di provvedimenti finalizzati all’adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad un’eventuale emergenza pandemica né successivamente alla dichiarazione di emergenza internazionale di sanità pubblica per il nuovo coronavirus da parte dell’OMS il 30 gennaio 2020 e alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
  • e) accertare le ragioni per cui il Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale e la sua attivazione non sono stati oggetto di considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo, tra cui la task-force incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020, e il Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2020;
  • f) accertare l’eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto del virus SARS-CoV-2 e le ragioni della sua mancata pubblicazione e divulgazione;
  • g) verificare i compiti e valutare l’efficacia e i risultati delle attività della task-force incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020, del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2020, e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto;
  • h) verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall’eventuale mancato rispetto di tali normative;
  • i) esaminare i rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano, gli organismi dell’Unione europea e l’OMS ai fini della gestione dell’emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, a partire dal periodo prepandemico;
  • l) indagare e accertare le vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell’Italia al virus SARS-CoV-2 dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell’ufficio regionale dell’OMS per l’Europa;
  • m) valutare la tempestività e l’adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell’emergenza pandemica;
  • n) valutare la tempestività e l’adeguatezza delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle sue dotazioni nel corso di ciascuna fase dell’emergenza pandemica;
  • o) verificare la quantità, la qualità e il prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratorio e degli altri beni sanitari presenti immediatamente prima dell’emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle regioni nel corso dell’emergenza pandemica;
  • p) verificare l’esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticità nella catena degli approvvigionamenti dei beni di cui alla lettera o), individuandone le cause e le eventuali responsabilità;
  • q) indagare su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per il contenimento dei contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale e durante la pandemia, individuandone le cause e le eventuali responsabilità;
  • r) indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l’attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020, di seguito denominato « Commissario straordinario »;
  • s) approfondire, in particolare, i seguenti aspetti della gestione dell’emergenza da SARS-CoV-2 da parte del Commissario straordinario, accertando e valutando eventuali responsabilità:
  • 1) l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina, tra cui 800 milioni di dispositivi individuali con la relativa spesa pari a 1,25 miliardi di euro, la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per le relative operazioni, individuando ove possibile i soggetti attuatori delle stesse;
  • 2) i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli hub vaccinali, tra cui i centri temporanei di vaccinazione denominati « primule », dell’applicazione « Immuni » e della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta per i contagi da SARS-CoV-2, nonché la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione;
  • 3) l’acquisto di banchi a rotelle per le istituzioni scolastiche allo scopo di garantire il distanziamento tra gli alunni;
  • t) verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, valutando se tali misure fossero fornite di adeguato fondamento scientifico, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti;
  • u) verificare e valutare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite nell’adozione e applicazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia;
  • v) verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle relative proroghe nonché dell’utilizzo dello strumento della decretazione d’urgenza;
  • z) valutare l’adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico, tra cui l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di chiusura delle scuole e di approvvigionamento dei dispositivi di didattica a distanza, dei relativi software e degli strumenti igienico-sanitari;
  • aa) valutare la tempestività e l’efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall’OMS e da altri organismi internazionali;
  • bb) verificare l’efficacia, l’adeguatezza e la congruità della comunicazione istituzionale e delle informazioni diffuse alla popolazione durante la pandemia e nel periodo immediatamente precedente e successivo;
  • cc)verificare l’eventuale esistenza di conflitti di interessi riguardanti i componenti degli organi tecnici governativi, le associazioni di categoria e le case farmaceutiche;
  • dd) svolgere indagini relative agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all’Italia nonché all’efficacia del piano vaccinale predisposto, anche con riguardo alla tempestiva vaccinazione delle categorie dei soggetti più fragili;
  • ee) svolgere indagini relative agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all’Italia nonché all’efficacia del piano vaccinale predisposto;
  • ff) verificare gli atti del processo di revisione continua (rolling review) sui vaccini anti SARS-CoV-2 e le decisioni in merito della Commissione europea e dell’Agenzia europea per i medicinali precedentemente all’autorizzazione all’uso del vaccino anti SARS-CoV-2.
Articolo 4

L’articolo 4 disciplina i poteri e i limiti della Commissione.
In primo luogo, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
La Commissione non può adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché della libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.

Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.

Limitatamente all’oggetto delle indagini di sua competenza alla Commissione non può essere opposto il segreto d’ufficio, né il segreto professionale o quello bancario.
È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.
Per il segreto di Stato si applicano le previsioni della L. n. 124/2007 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto).

Articolo 5

L’articolo 5 disciplina l’acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione, prevedendo la possibilità di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste dell’autorità giudiziaria o di altri organi inquirenti se non coperti da segreto di indagine nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente legge

Qualora gli atti e documenti di inchieste parlamentari attinenti al tema in esame siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti commissioni parlamentari di inchiesta tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
Viene poi rimesso alla Commissione l’individuazione di atti e documenti per i quali deve essere mantenuto il segreto.

Articolo 6

L’articolo 6 prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio, siano tenuti all’obbligo del segreto.
La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell’articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto non integri un più grave reato.

Articolo 7

Infine, l’articolo 7 demanda l’organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell’avvio delle attività di inchiesta.
La Commissione può organizzare i propri lavori anche mediante uno o più comitati.
Essa si riunisce normalmente in seduta pubblica, ma ha la facoltà di riunirsi in seduta segreta qualora lo ritenga opportuno. Può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali della polizia giudiziaria nonché di magistrati collocati fuori ruolo e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all’amministrazione dello Stato. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione fruisce del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.

La spesa

Per il funzionamento della Commissione, è stabilito un limite di spesa pari a 100.000 euro per l’anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi, a carico, in egual misura, dei bilanci interni del Senato e della Camera. I Presidenti di Senato e Camera, con determinazione adottata d’intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento di spesa non superiore al 20 per cento di quella prevista, a seguito di richiesta del Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta.
Viene infine previsto (con una disposizione aggiunta in sede referente) che la Commissione curi l’informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

FONTE: Quotidiano Sanità

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