Lorenzin
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Multa Lorenzin arriva alla regione UMBRIA

Marzo 2024

di prof. ssa Paola Persichetti

Mi è stata inviata da un genitore, nostro associato, associazione TRILLY APS, M.T. le sue iniziali, un verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo da parte della Usl Umbria 2. Questo non è l’unico caso che stiamo seguendo: ce ne sono altri in corso da parte sia della Usl Umbria 2 che della Usl Umbria 1

Dopo il Trentino e l’Emilia-Romagna si accoda anche l’Umbria nel comminare la multa da Decreto Lorenzin ai genitori che decidono di  inadempiere “all’obbligo vaccinale”.

Qui addirittura hanno deciso di comminare una multa sull’esavalente ed una sul quadrivalente di  177 euro l’una. I genitori non intendono pagare questa multa perché vorrebbe dire ammettere di sbagliare e subire passivamente degli abusi.

Intendono riprendersi il loro status naturale di tutori legali dei propri figli, non lasciando decidere al governo. I genitori avranno sempre l’ultima parola.

Sono state pertanto depositate le memorie difensive sul verbale di accertamento sperando di non dover arrivare al GdP. 

Ad altri genitori, di due minori della Usl Umbria 1, sempre nostri soci, hanno deciso di comminare 7800 € Ca.

Come è potuto accadere?

Ottobre 2018, si era appena entrati nella legge Lorenzin, e tutti avevano creduto che un DL seppure convertito in legge 119/2017 potesse interferire nel diritto all’istruzione.

Tutti hanno creduto alla balla del requisito d’accesso, che i bambini che non fossero stati in regola con i vaccini, non potevano frequentare; alla balla delle sospensioni che non esistono e non si possono comminare; della balla che le scuole possono far tutto e che la legge Lorenzin esclude e discrimina, e coloro che non sono in regola con  lo status vaccinale facendolo con dei fogli di carta che non hanno nessun valore.

Vogliamo pertanto affrontare la problematica che affligge molti genitori che non si sentono tutelati né si sentono liberi di dissentire riguardo ad una terapia vaccinale.

A tal riguardo oserei parlare di “psicosi collettiva e manipolazione delle menti“.

Come presidente di una associazione TRILLY APS, molto spesso vengo interpellata riguardo a questa problematica che affligge e getta nella disperazione molte famiglie, e quello che ho constatato è che nessuno ha mai denunciato, i tribunali sono rimasti vuoti, nessuno ha protestato anzi tutti, e dico tutti, hanno consegnato dati sensibili sanitari come se fossero “ un nulla”.

Ancora oggi, per molti genitori, è  così, come se un minore da 0-6 anni non avesse lo stesso diritto di istruzione-educazione, socializzazione ed inclusione come uno da 6-16 anni.

Quello che è iniziato con la Lorenzin non è stato che un piccolo antipasto di quello che abbiamo vissuto in questi ultimi quattro anni: se erano stati esclusi minori da 0-6 anni privandoli della frequenza e del diritto all’educazione, alla socializzazione e all’inclusione, ora lo si poteva fare anche con il Covid 19.

C’è stata una vera e propria  MANIPOLAZIONE DI MASSA portata avanti dal Governo ma che non corrisponde alla realtà oggettiva. 

Da sempre sentiamo dire che il Governo non può obbligare a nessun farmaco TRANNE i vaccini, oppure che un cittadino può rifiutare ogni cosa nel suo corpo ma il vaccino no.

È solo propaganda!

Partiamo dal presupposto che un TSO è un fermo amministrativo, tramite sedazione, dove la persona che sta violando la Legge non è trattabile, quindi dichiarata momentaneamente interdetta ed al trattamento farmacologico non viene richiesto il suo CONSENSO INFORMATO. 

Il TSO è un caso di PUBBLICA SICUREZZA.

Il sindaco, su emergenza epidemica, quindi tutela della salute pubblica, può fare ordinanza per la quarantena domiciliare ad una persona che ha certificazione di malattia ma non imporgli esami/cure/vaccini.

Ma cos’è un vaccino?

No non è un siero ma un “farmaco iniettabile esclusivamente da personale medico” e segue all’acquisizione del CONSENSO/DISSENSO del paziente o di chi ne fa le veci. 

Nessun obbligo, nessuna punizione, nessuna imposizione,  una Legge non può obbligare ad un farmaco e i vaccini sono farmaci e non sono  a regime “speciale”.

Data la situazione è fondamentale distinguere il vero dal falso e acquisire gli strumenti per comprendere quando si è di fronte ad una propaganda o quando si è di fronte a dei veri obblighi come cittadini.

E la vaccinazione, TUTTI I VACCINI, non rientrano più in quegli obblighi dal 2001 grazie alle disposizioni di Legge (145/2001 – 219/2017) legate all’art. 32 della Costituzione. 

Acquisendo tale consapevolezza nessuno potrà più mistificare la comprensione della legge e manipolarci.

La consapevolezza e la conoscenza di un uomo fa paura al sistema. La conoscenza è la vera libertà degli individui.

La modalità in cui ci comunica “l’obbligatorietà del vaccino avviene sempre nello stesso modo,una semplice lettera inviata da una scuola pubblica che dichiara che agli studenti  viene  impedita la frequenza o l’iscrizione alla scuola materna perché non è in regola con lo stato vaccinale “obbligatorio“.

In Italia, non è un segreto, la sanità sta cercando di entrare nelle scuole ne è l’esempio recente che anche in Sicilia si sospendono o meglio, si vorrebbero sospendere, tutti gli alunni che non abbiano completato la vaccinazione MPRV, come il personale scolastico, direttamente dalla dirigenza scolastica.

Con nota n. 7146 del 23 febbraio 2024 si comunica che, a causa di casi di morbillo, a TUTTI i minori da 0-16 non correttamente vaccinati DEVONO ESSERE SOSPESI DALLA FREQUENZA SCOLASTICA FINO A VACCINAZIONE (due dosi di Morbillo-Parotite-Rosolia [MPR] e per i nati nel 2017 anche +Varicella [MPRV]). Coinvolto anche tutto il PERSONALE SCOLASTICO.

La questione è gravissima perchè assolutamente FUORI LEGGE.

Cerchiamo di capire i fatti per trovare le giuste contestazioni che ci portano a dire che siamo difronte ad un vero e proprio abuso.

La Situazione dei Minori 0-16

L’art.3-bis della Legge 119/2017 NON impedisce ai minori NON in regola con le vaccinazioni l’iscrizione, l’accesso e la frequenza per nidi, materne, elementari, medie e superiori. 

Per la fascia 0-6 è OBBLIGATORIO il deposito della documentazione entro il 10 luglio dall’iscrizione (libretto vaccinale in regola, esonero/differimento, formale richiesta di vaccinazione ed omissione), NON solo l’adempimento vaccinale, per evitare la DECADENZA DELL’ISCRIZIONE con giusta causa per negligenza dei genitori.

Per la fascia 6-16 c’è comunque la richiesta entro il 10 luglio ma se non viene effettuato il deposito NON è prevista la decadenza dell’iscrizione.

Mentre l’art.1-2 della Legge 199/2017 prevede UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA da 500 euro, da parte dell’ASL competente, per l’inadempienza vaccinale. 

Non esiste sospensione da nessuna parte, legge Lorenzin compresa

In più ricordiamo che se fossimo, anche,  davanti ad un’emergenza epidemica, dove il Sindaco con ordinanza potrebbe CHIUDERE LE SCUOLE A TUTTI (personale scolastico compreso) non si può impedirne l’accesso ad alcuni.

Invece richiamano in maniera scorretta la Legge 119/2017 ignorando che, con Decisione  del 22/11/2017 – Deposito del 18/01/2018 e Pubblicazione in G.U. 24/01/2018  n. 4, la Corte Costituzionale, con sentenza di rigetto 5/2018, discuteva proprio le competenze Stato-Regioni sul DL 73/2017, convertito in Legge 119/2017.

La Regione Veneto, ricorrente, voleva differenziarsi dalla normativa vigente sull’obbligo vaccinale, ma la Corte Costituzionale ha affermarmato chiaramente che ciò non è possibile.

Al punto 7.2.5. della sentenza menzionata leggiamo: “Dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato, le attribuzioni regionali recedono, dovendosi peraltro rilevare che esse continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo all’organizzazione dei servizi sanitari e all’identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni”.

Sembra chiaro che la regione Sicilia abbia volontariamente ignorato una sentenza della CC sulla stessa questione ed abbia emesso la circolare attuativa, palesemente non conforme alle indicazioni statali: la stessa cosa che avrebbe voluto fare il Veneto, ma che è stata impedita.

La Corte Costituzionale è chiara, ogni Regione DEVE attenersi alla normativa vigente sull’obbligo vaccinale senza modificarne termini e modi. 

Non esiste “interpretazione personale”, che potrebbe portare a giustizia sommaria e differenziata, neanche a livello di pubbliche amministrazioni, ma una lettura della Legge in base all’ordinamento legislativo, partendo dai Diritti del Fanciullo, fino ad arrivare alla normativa vigente nazionale.

Ritornando in Sicilia abbiamo visto che  i dirigenti scolastici siciliani invitano studenti e personale scolastico a vaccinarsi il prima possibile ventilando l’ipotesi di sospensione riportata dalla circolare dell’assessorato alla salute del 23 febbraio di cui si allega copia.

La nota non è un fake ma è stata inviata a tutte le scuole e recepita da un solo istituto. Non  è la prima volta che fanno azioni a piccole dosi per studiarne le reazioni.

L’obiettivo è subito chiaro, un altro giro di boa per coloro che avessero schivato i nidi e le materne.

Sono state sovvertite leggi e competenze ma spetta noi rimettere al loro posto ognuno di loro

Non possiamo non vedere dove ci sta portando la strada da loro disegnata, dopo tutto quello che è accaduto in questi quattro anni.

Noi non possiamo far altro che unire i puntini e restare  vigili ma non spaventati, perché ci si vuole muovere per studiare e risolvere i fatti.  

Il nostro motto è “ Non ci avranno mai come vogliono loro“.

Le Regole per il Personale Scolastico

La richiesta di vaccinazione MPR non rientra nel contratto ed è una modifica unilaterale non conforme, in violazione della privacy, non solo non accettata dal firmatario ma neanche più vantaggiosa per il dipendente

E’ altresì noto che, se le medesime parti contraenti si determinano ad apportare modifiche e/o integrazioni al contratto concluso, devono utilizzare la medesima forma scritta e firmata da entrambi le parti.

Comunque anche se fosse un’integrazione degli iniziali accordi in merito a una o più circostanze inizialmente non previste, il precedente contratto non viene meno ma ad esso, si aggiunge solo qualcosa in più.

Questo vuol dire che davanti al rifiuto di una modifica contrattuale, la condizione lavorativa non cambia.

Dato che il datore di lavoro ha la responsabilità della sicurezza sui luoghi di lavoro, regolamentata da D.gls. 81/08, potrebbe reclamarla per subentrare nei rapporti lavorativi già consolidati ma lo status vaccinale, quindi dati sanitari o di salute, DEVONO passare eclusivamente dal Medico Competente INAIL.

Le vaccinazioni NON sono più obbligatorie nel D.lgs 81/08 ma, in base al titolo X del D.lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, della “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente”

c. 5 “Il medico Competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici, individuati nell’allegato XLVI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione”.

Quindi il MC NON può dare “non idoneità” al rifiuto sulle vaccinazioni.

IL RIFIUTO A QUALSIASI TRATTAMENTO FARMACOLOGICO come lo sono le vaccinazioni, che porta ad un DISSENSO INFORMATO E’ UN DIRITTO (riferimenti normativi in coda all’articolo).

Basta soprusi e finti obblighi!

Sul nostro corpo e su quello dei nostri figli, cosa inserire rimane una nostra scelta.

Il rifiuto al consiglio del medico non può subire pressioni, minacce, multe o nessun genere di violenza.

Soltanto i cittadini che non presentandosi alla convocazione da parte dell’Asl per dare un consenso o dissenso alla vaccinazione, sono sanzionabili (con una sanzione amministrativa pecuniaria) perché hanno ignorato la normativa in essere compiendo  un illecito amministrativo.

Non possiamo più delegare qualcun altro ad esercitare i nostri diritti, è imperante e indispensabile colmare la nostra ignoranza affinché edotti possiamo esercitare i nostri diritti.

È vero che la normativa italiana vigente non è sempre facile da interpretare, e su questo si gioca  la partita.

Se un cittadino riesce ad interpretarla, a conoscere le competenze ed i limiti degli esecutori, gli strumenti a sua disposizione, riesce tranquillamente a combattere abusi e consuetudine contro la sua libera scelta.

Essere non in regola con i vaccini, ma in regola con la legge permette ai bambini di nidi, materne e primarie la frequenza come tutti gli altri senza dover incorrere in nessuna sanzione amministrativa.

Smettiamola quindi di dire che esiste un obbligo vaccinale per la frequenza di nidi e materne perché se c’è obbligo non può esserci consenso informato ma se c’è consenso informato non può esserci obbligo. 

La conferma è che anche per le vaccinazioni contro il COVID-19 era prevista la firma del consenso informato.

Le disposizioni di legge hanno tolto le vaccinazioni coatte di Stato. C’è stato l’obbligo di Stato, in Italia, ma dal 2001 non può più esserciGrazie alla legge 219/2017 i cittadini (anche tutori di minori) possono rifiutare qualsiasi trattamento/esame/protocollo medico senza pressioni, minacce, sanzioni e senza intaccare la responsabilità genitoriale. Questo vale per tutti non solo per i bambini. Entriamo in un futuro che garantisce i diritti a chi li esercita, è solo studiando che ci fa dire basta ai soprusi governativi.

La nostra associazione TRILLY  APS ringrazia I nostri soci, genitori di M.T, Per aver condiviso il loro caso volto ad  incoraggiare altri genitori a fare altrettanto.

Ringraziamo anche “ Tutela del diritto soggettivo“ con il quale collaboriamo a tutela e difesa dei cittadini.

Il nostro sito www.trillyapslagentecomenoi.it  sul quale potrete trovare tutte le informazioni a riguardo.

prof. ssa Paola Persichetti

Fonte: trilly

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