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CHI DECIDE IL 30 NOVEMBRE?

Avvocati Liberi ha chiesto l’astensione del giudice prof. Marco D’Alberti dalla partecipazione al giudizio sulla legittimità dell’obbligo vaccinale anticovid dei sanitari che si terrà il 30 novembre 2022.

Il prof. D’Alberti è stato nominato nuovo giudice della Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica in sostituzione del giudice uscente prof. Giuliano Amato, solo che fino al giorno prima della sua nomina il Prof. Marco D’Alberti è stato la figura di vertice dell’organigramma dell’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri del governo Draghi, in qualità di “Consigliere giuridico” con funzioni di “assistenza diretta e personale al Presidente nelle materie di carattere giuridico”.

DL 01 aprile 2021 n. 44

Poco più di un mese dopo aver assunto l’incarico, in data 01 aprile 2021, il Governo Draghi – con l’assistenza giuridica del proprio consulente – emanava il decreto-legge 01 aprile 2021 n. 44, con il quale veniva introdotta la disciplina della vaccinazione obbligatoria di cui all’art. 4 oggetto dell’attuale giudizio costituzionale.

L’ organicità e razionalità giuridica dell’intero impianto normativo non può essere sfuggito al vaglio o alla consultazione dell’UNICO – perché non ce ne erano altri – consigliere giuridico dell’ex presidente Draghi.

Dunque siamo in una condizione in cui al giudizio di legittimità sulla norma che ha imposto un trattamento sanitario obbligatorio di massa, peraltro rivelatosi inefficace ed insicuro, parteciperà un giudice appena nominato che sino al giorno precedente alla sua nomina, per funzione e istituzione, ha consigliato e assistito il decisore che ha pensato, scritto ed emanato la disposizione in scrutinio costituzionale.

Nemmeno importerebbe sapere se il prof. Marco D’Alberti, durante l’incarico alla presidenza del consiglio, abbia o meno effettivamente redatto i testi legislativi o solo della disposizione oggetto di scrutinio, ovvero se e in quante occasioni abbia fornito consulenza o assistenza al Presidente del Consiglio dei Ministri nella materia che occupa il giudizio della Corte, in quanto è lo stesso ruolo ricoperto e la stessa funzione consultiva esercitata dal giudice D’Alberti sino al giorno prima della nomina, a rendere inopportuna la sua partecipazione al giudizio costituzionale.

Tutte le ragioni spiegate in questo breve video

FONTE: ALI – Avvocati Liberi

Giudice Marco D’Alberti