TAR Lazio
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Commento alla sentenza
TAR Lazio 7073/2023

Avv. Teresa Rocco
Avvocati Liberi

Con la sentenza n.  7073/2023 del 24 aprile 2023 il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da alcuni docenti che chiedevano l’annullamento delle circolari emanate dal Ministero dell’Istruzione dello scorso anno. Si tratta delle circolari n.620 e n.659 rispettivamente del 28 e 31 marzo 2022 con le quali i docenti non vaccinati e rientrati al lavoro a partire dal 1 aprile sono stati equiparati a quelli non idonei.

Molti giornali riportano la notizia evidenziando il fatto che i giudici abbiano stabilito che le circolari in questione riproducono disposizioni dettate dalla normativa in materia di contenimento dell’epidemia e non hanno causato alcuna effettiva lesione della sfera giuridica dei ricorrenti.

Letteralmente il Tar dichiara che “le note adottate dal Ministero resistente hanno natura meramente ricognitiva delle disposizioni dettate dalla normativa primaria, limitandosi a fornire indicazioni interne, di carattere generale e astratto, finalizzate al perseguimento di un’applicazione uniforme della normativa nazionale di riferimento, per cui il ricorso è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse in ragione della mancanza di lesività degli atti impugnati”.

Peccato però che le circolari, all’atto dell’emanazione non hanno riprodotto quanto stabilito dalla norma all’epoca vigente. lnfatti lart. 4-ter2 del d.l. 44/2021 così come modificato dal d.l. 24 del 24 marzo 2022 prevedeva solo “l’utilizzo del docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica” e solo in sede di conversione ad opera della L. 52 del 19 maggio 2022, il legislatore ha previsto l’equiparazione con il personale non idoneo (riprendendo le invenzioni ministeriali).

In altre parole non è il ministero ad aver effettuato attività ricognitiva della legge con le circolari, ma è stato il legislatore a prevedere nella legge (successiva alle circolari) l’equiparazione “inventata” dal ministero.

Le conseguenze non sono di poco conto e ci si augura che la decisione venga per questo impugnata.

Sull’equiparazione tra personale inadempiente e quello inidoneo si rinvia alle considerazioni già svolte (post Telegram) ma non si può fare a meno di evidenziare che, nonostante la pronuncia di inammissibilità, il Collegio per “completezza” dichiara comunque infondate le censure ritenendo le circolari conformi alla normativa nazionale sull’obbligo vaccinale, la cui legittimità è stata affermata sia dal Consiglio di Stato che da ultimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 14/2023.

Quale completezza si può avere se la decisione è stata presa su presupposti errati?

Per quanto la questione sulla legittimità dell’obbligo vaccinale sia sicuramente pertinente, anche se è discutibile, nel caso dei docenti demansionati entrano in gioco questioni di diritto che andavano approfondite e non gettate nel calderone della legittimità costituzionale dell’obbligo.

Il vaccino non svolge la funzione dettata dalla norma e dunque, non c’è motivo per il quale, per soli due mesi, i docenti avrebbero dovuto essere demansionati, rinchiusi in ambienti isolati ed esposti alla gogna sulla base di circolari ministeriali abnormi.

Lo scopo punitivo è evidente e questa sentenza sembra ribadire proprio questo concetto.

FONTE: ALI – Avvocati Liberi

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