Esonero vaccinazione minori a scuola – 3
Se ti piace l'articolo, condividilo

Sindacatodazione

3 febbraio 2023

Gli effetti della mancata vaccinazione, oltre alla sanzione amministrativa, sono differenziati fra scuola d’infanzia e scuola dell’obbligo.

Infatti, l’art. 3 bis, comma 5 del D.L. 73/2017, prevede:

Per le scuole d’infanzia

Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione.

Per gli altri gradi di istruzione

La mancata presentazione della documentazione … nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione ne’ impedisce la partecipazione agli esami.

La conseguenza, quindi, della mancata vaccinazione dei minori che frequentano la scuola d’infanzia è particolarmente grave: essi non potranno iscriversi.

Si tratta di una norma in evidente contrasto con principi fondamentali che reggono il nostro ordinamento giuridico:

E’ palese la violazione dell’art. 3 della Costituzione, il quale statuisce che:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Chiara, inoltre, è la violazione di quanto stabilito dalla Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia, firmata all’ONU il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con L. 176 del 27 maggio 1991. In particolare, all’art. 28 essa prevede quanto segue:

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità.

E’ evidente, quindi, come la legge Lorenzin sia, sotto questo profilo, incostituzionale ed illegittima, ponendo un grave discrimine fra minori vaccinati e non.

Premesso ciò, appare di fondamentale importanza l’analisi delle procedure e disposizioni da seguire per evitare la decadenza dall’iscrizione e la comminazione della sanzione pecuniaria in caso di mancato vaccinazione.

Quando si verifica la decadenza dall’iscrizione

Il comma 3 dell’art. 5 sopra richiamato prevede che:

Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.

La lettura della parte in grassetto evidenzia come la presentazione della formale richiesta di vaccinazione, notificata all’ASL, permette, seppur per un periodo temporalmente circoscritto, di evitare la decadenza dall’iscrizione alla scuola d’infanzia.

Facendo riferimento a quanto precisato nei contributi precedenti di questa serie, la vaccinazione richiesta può essere legittimamente subordinata al espletamento del colloquio presso l’ASL.

La centralità delle ulteriori informazioni che l’Asl deve fornire

il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 73/2017 prevede:

In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione.

Come ricordato, il diritto ad essere informati, in caso di trattamenti sanitari è ribadito anche dalla Convenzione di Oviedo, ratificata dall’Italia con Legge 145/2001, la quale prevede all’art. 5, comma 2:

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.

Diventa, quindi, centrale e fondamentale l’analisi dettagliata delle procedure da seguire durante tutto l’arco del “colloquio” informativo, che può, evidentemente, anche non esaurirsi in una sola seduta.

Pubblicato da Avv. Mauro Franchi

Membro di Praesidium, osservatorio giuridico costituito in Parma per la tutela dei diritti costituzionali dei cittadini 

Fonte: sindacatodazione

Esonero vaccinazione minori a scuola – 3