Nuovo obbligo RC auto
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RC auto:
obbligo anche per i veicoli fermi in aree private.

Nuovo obbligo RC auto
Il 28 dicembre 2023 sono diventate pienamente effettive le norme del decreto legislativo n. 184 del 22/11/2023, in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2023, che per recepire la direttiva europea (UE) 2021/2118 introduce diverse modifiche in materia di RC auto, estendendo tra le altre cose il nuovo obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi anche ai veicoli fermi o parcheggiati in aree private.

Nuovo obbligo RC auto

I veicoli interessati

Elenco aggiornato dei veicoli soggetti all’obbligo della RCA:

  • qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo, ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
  • qualsiasi rimorchio destinato a essere utilizzato con un veicolo di cui sopra, a prescindere che sia a esso agganciato o meno;
  • veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, da adottarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 184 (quindi all’incirca entro il 28 marzo 2024, anche se il termine non viene sempre rispettato). In tale tipologia di veicoli dovrebbero rientrare anche i monopattini elettrici.

Invece le sedie a rotelle per le persone con disabilità fisiche NON sono considerate veicoli e quindi NON devono essere assicurate.

Ambiti di applicazione
  • i veicoli sono soggetti all’obbligo della copertura assicurativa qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente;
  • l’obbligo si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento;
  • l’obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di RCA, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze. Tali prodotti assicurativi, definiti comunemente ‘corporate’, ricomprendono per esempio le attività di noleggio, sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri e scuolabus.

Ricapitolando

Dal 28 dicembre 2023, data di entrata in vigore delle norme del decreto legislativo n. 184, l’assicurazione auto è dovuta “a prescindere dalle caratteristiche del veicolo”, “dal terreno su cui è utilizzato” (quindi anche in aree private) e “dal fatto che sia fermo o in movimento” (quindi anche se chiuso in un garage o box privato).
E riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente “in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”, come appunto una proprietà privata.
Una normativa pertanto decisamente severa ma per fortuna attenuata da diverse deroghe che sono contenute nel nuovo articolo 122-bis del Codice delle Assicurazioni.

Deroghe e sospensione della copertura assicurativa

Non sono soggetti all’obbligo di copertura assicurativa RC auto:

  • i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione (p.es. quelli radiati per demolizione o per esportazione all’estero); nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente, conformemente alla normativa vigente (p.es. quelli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo);
  • i veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto (ad esempio perché privi di una parte fondamentale, come può essere il motore);
  • veicoli il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dell’assicurato per effetto di una formale comunicazione alla compagnia assicurativa. Il termine di sospensione può essere prorogato più volte, sempre previa formale comunicazione da effettuarsi entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso, e non può avere una durata superiore a 10 mesi rispetto all’annualità. Anche per i veicoli d’epoca e storici iscritti negli appositi registri, il termine di sospensione può essere prorogato più volte previa comunicazione da effettuarsi entro 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 11 mesi rispetto all’annualità. La sospensione, sia di veicoli normali che storici, si ritiene attivata dal momento in cui è registrata nell’apposita banca dati del Mimit, dopodiché la compagnia ne dà tempestiva comunicazione all’assicurato.

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Sanzioni

Infine, per quanto riguarda le sanzioni, restano quelle dell’articolo 193 del Codice della Strada per chi circola senza assicurazione obbligatoria (multa da 866 a 3.464 euro + perdita di 5 punti patente, sequestro del veicolo e ritiro del libretto. Tuttavia se la multa si paga entro cinque giorni scende a 606,20 euro).
Stessa sanzione se il veicolo viene utilizzato “esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”, mentre nel caso di circolazione con un veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto oppure con assicurazione sospesa la multa viene adesso aumentata del 50% e quindi sale a 1.299 euro (909,30 euro se pagata entro 5 giorni).

Al momento risultano comunque ancora poco chiare le modalità di controllo da parte delle autorità e di applicazione delle eventuali sanzioni.
Per individuare un veicolo non assicurato e fermo in un’area privata si dovrà ricorrere a una verifica incrociata dei dati PRA e ANIA? O si interverrà solo su segnalazione?
E  come saranno irrogate le multe?
Sono dubbi, non di poco conto, che ci aspettiamo vengano risolti con l’emanazione di una specifica circolare.

FONTE: SicurAuto

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