Liste d’attesa
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Liste d’attesa troppo lunghe?
C’è il diritto alla visita privata

Liste d’attesa lunghissime o addirittura bloccate?
È possibile visitarsi privatamente pagando solo il ticket.
Ma non tutti lo sanno.

Certo, curarsi è un diritto, ma purtroppo sempre più spesso c’è chi sceglie di non farlo per i costi troppo elevati delle visite e delle prestazioni mediche o per le interminabili liste d’attesa. 

La sanità in Italia sta cedendo e a farne le spese è il cittadino.

Forse non tutti sanno che esiste un decreto (D.Lgs. n. 124 del 1998) che regolamenta le liste d’attesa, indicando che le Regioni, insieme alle Aziende Unità Sanitarie locali e gli ospedali, devono stabilire i tempi massimi che intercorrono tra la richiesta della prestazione e la sua esecuzione
Questo intervallo di tempo deve essere reso pubblico e dovrebbe essere comunicato all’assistito al momento della richiesta.

Liste d’attesa lunghe?
Visita privata ma al costo del ticket

Se i tempi massimi di attesa superano quelli stabiliti, si può chiedere che la prestazione venga fornita in intramoenia senza dover pagare il medico come “privato”, ma corrispondendo solo il ticket.
Un diritto che può essere esercitato per tante tipologie di esami e visite specialistiche.
La differenza di costo è a carico dell’Azienda Sanitaria locale, e se il cittadino ha l’esenzione dal ticket, allora non paga nulla e il costo è a totale carico dell’Azienda Sanitaria locale.

E se le liste sono bloccate?

Un nuovo strumento adottato dalle ASL è quello di bloccare le liste d’attesa, in genere dopo l’estate.
I cittadini in questo modo non entrano nella lista e non possono fare la visita se non con l’avvento dell’anno nuovo.
Anche in questo caso il decreto dà diritto alla prestazione in intramoenia pagando solo ticket.
L’Asl, bloccando le liste, non può garantire il rispetto dei tempi, contravvenendo ai suoi doveri nei confronti del cittadino.

Un modulo per la richiesta

Se la lista d’attesa è lunga, ed esce fuori i tempi massimi stabiliti, il cittadino dovrà compilare un modulo in cui richiede la prestazione in regime di libera attività professionale.
Il modulo va intestato all’Azienda Sanitaria di appartenenza allegando la ricetta medica e la prescrizione del cup.

Un medico può certificare l’urgenza?

Sì, è prevista la possibilità per il medico (medico del servizio pubblico, medico di famiglia, pediatra, guardia medica) di applicare un codice di priorità alla prestazione richiesta.
Sulla ricetta potrà quindi indicare il codice U (urgente) per cui la prestazione dovrà essere erogata entro 72 ore, B (breve) entro 10 giorni, D (differibile) entro 30 giorni le visite e 60 giorni la gli esami diagnostici, P (programmabile) con attesa massima 120gg.

Ma perché non se ne parla?

Il diritto ad accedere alle cure pubbliche in tempi precisi, nonostante sia previsto dalla legge, nella realtà è ancora troppo poco conosciuto e fortemente ostacolato.
Tra le cause, c’è la scarsa trasparenza delle amministrazioni sui diritti dei cittadini a cui fa “comodo” prendere tempo e lasciar aspettare, soprattutto in mancanza di soldi.
Questa mancanza di informazioni però penalizza ancora una volta i più deboli.

FONTE: Periplo Familiare

Liste d’attesa troppo lunghe
Ulteriori informazioni

Sulla base dell’Atto di indirizzo 2023 del Ministero della Salute, il rispetto dei tempi di attesa va garantito per tutte le prestazioni erogate dal SSN e dalla sanità regionale pubblica.

I “percorsi di garanzia/tutela”, attivati dalle regioni, debbono prevedere dei percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche, nel caso che si superino i tempi indicati dal PNGLA (Piano Nazionale Governo Liste d’Attesa) e da quello regionale: in tali situazioni si può richiedere la possibilità di effettuare la prestazione in regime di privato accreditato .

Per i ricoveri, innanzitutto, l’inserimento in lista d’attesa deve essere effettuato tramite procedura informatizzata.
Al momento dell’inserimento in lista d’attesa, al cittadino devono essere comunicate le informazioni sul suo ricovero, sulla classe di priorità e sui tempi massimi di attesa.
Il cittadino può, inoltre, chiedere alla Direzione Sanitaria o Direzione Medica ospedaliera di prendere visione della sua posizione in lista d’attesa, anche successivamente all’inserimento.

Il nuovo PNGLA prevede che ogni Regione si doti di un sistema prenotazione CUP online aggiornato in tempo reale, che permetta di consultare i tempi attesa per visite e esami del SSR o della libera professione intramuraria.
Il CUP online, inoltre, deve permettere di prenotare e pagare la prestazione, di richiedere e stampare il promemoria e le informazioni sull’appuntamento ottenuto.

La sospensione o la chiusura delle liste rimane un’azione illegittima punibile per legge (legge n. 266/2005, art. 1 commi 282 e 284).

Il Nuovo PNGLA, su questo particolare aspetto, fa un ulteriore passo in avanti: se gli obiettivi di salute e assistenziali non dovessero essere raggiunti, infatti, la Direzione Generale ASL/AO può automaticamente esser rimossa dal suo incarico, per inadempienza (come da indicazioni del decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992, art. 3 bis, comma 7 bis).

Cosa fare in caso di inadempienze

  • Se al momento della prenotazione viene comunicato che la lista d’attesa per la prestazione di cui si ha necessità è bloccata, segnalare il fatto inviando tramite comunicazione ufficiale (tramite raccomandata r/r o PEC – si consiglia la seconda) alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria, all’Assessorato alla Sanità della propria Regione e ai vari uffici del Ministero per controllo e monitoraggio (scarica fac simile modulo per richiedere lo sblocco delle liste e l’applicazione dell’ammenda);
  • In caso di superamento dei tempi massimi, si consiglia di inviare (raccomandata r/r o PEC – si consiglia la seconda) il modulo (scarica fac simile) per chiedere l’individuazione della struttura pubblica o convenzionata in grado di erogare la prestazione di diagnostica o specialistica entro i tempi massimi stabiliti o autorizzare la prestazione in intramoenia* senza oneri aggiuntivi oltre al ticket. E’ bene inserirsi comunque in lista d’attesa, anche se non sono rispettate le condizioni di prescrizione, proprio per dimostrare l’impossibilità di ottenere il diritto quando si contatterà la ASL successivamente.
  • Se la prestazione che si deve eseguire è un controllo e non una prima visita chiedere al proprio medico che provvederà a certificare la necessità della prestazione in tempi più brevi. Si consiglia di inviare (raccomandata r/r o PEC – si consiglia la seconda) il modulo (scarica fac simile) e allegare la certificazione del medico che attesta l’incompatibilità dei tempi e la prenotazione del Cup.
Il Decreto Legislativo n. 124/1998, art. 3 comma 13 prevede che:

“qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato (…) l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda (…) la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione (ticket) e l’effettivo costo di quest’ultima”.

FONTE: Alcase Italia

Vademecum: cosa sapere

La tematica “liste di attesa” è disciplinata da vari atti in primis il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, siglato con l’Intesa Stato-Regioni il 21 febbraio 2019.

Il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 ha rivisto l’elenco delle prestazioni da monitorate e ha individuato:

  • 69 prestazioni ambulatoriali (14 visite specialistiche e 55 prestazioni strumentali)
  • 17 prestazioni in regime di ricovero ordinario o diurno

Guarda l’elenco delle prestazioni monitorate (pdf) in base al PNGLA 2019-2021.

Al momento della prescrizione il medico è tenuto ad indicare il quesito diagnostico e la classe di priorità

Il PNGLA 2019-2021 rimarca l’obbligo di indicare chiaramente su tutte le prescrizioni il quesito diagnostico e, per le prestazioni in primo accesso, la classe di priorità.
Il quesito diagnostico descrive il problema di salute che motiva la richiesta da parte del medico di effettuare la prestazione.
La classe di priorità definisce i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie.

Il PNGLA 2019-2021 sottolinea l’importanza della comunicazione e della informazione sulle liste di attesa (e in particolare circa la prenotazione e i “percorsi di garanzia” in caso di sforamento dei tempi massimi) attraverso sezioni dedicate e accessibili sui siti web regionali e aziendali, campagne informative, Uffici Relazioni con il Pubblico (URP), Carte dei servizi e la  partecipazione di utenti e di associazioni di tutela e di volontariato.

Definizione dei tempi di  attesa

Le Regioni e le Province Autonome, nell’ambito dell’autonomia organizzativa in materia sanitaria, possono definire tempi di attesa inferiori a quelli previsti nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, ma sicuramente non superiori.

Classi di priorità

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono:

  • Classe U (Urgente), prestazioni da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
  • Classe B (Breve), prestazioni  da  eseguire entro 10 giorni;
  • Classe D (Differibile), prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite / entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;
  • Classe P (Programmata), prestazioni da eseguire entro 120 giorni

Per le prestazioni di ricovero le classi di priorità sono:

  • Classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comunque, da recare grave pregiudizio alla prognosi;
  • Classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
  • Classe C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità e non manifestano tendenza ad aggravarsi, né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
  • Classe D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.
Mancata accettazione da parte del cittadino della prima data proposta

Al momento della prenotazione verrà indicata la prima data utile.
Qualora il cittadino rifiuti la prima proposta esce dall’ambito di garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsto dalla classe di priorità assegnata.
Se il cittadino vuole procedere con una prenotazione presso una struttura sanitaria specifica, i tempi di attesa potrebbero essere più lunghi di quelli previsti.

Non è possibile sospendere le prenotazioni delle prestazioni

Sospendere le attività di prenotazione (fenomeno delle cosiddette liste d’attesa bloccate, agende chiuse) è una pratica vietata dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 282 (Finanziaria 2006).
Le Regioni devono vigilare sul rispetto del divieto di sospensione dell’attività di prenotazione.
Sono previste sanzioni amministrative in caso di violazioni al divieto di cui al comma 282.

Percorsi di tutela

Il nuovo Piano comprende la definizione e l’applicazione di “percorsi di tutela” ovvero percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche i quali prevedano che, qualora venga superato il tempo massimo di attesa a livello istituzionale, possa essere attivata una specifica procedura che permetta al paziente residente e per le richieste di prime prestazioni in Classe di priorità la possibilità di effettuare la prestazione presso un erogatore privato accreditato nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

FONTE: Ministero della Salute

Qui è possibile leggere le Faq sul PNGLA – Piano Nazionale Liste d’attesa

FONTE: Cittadinanza Attiva

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