Riforma Aifa
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In Gazzetta la riforma dell’Aifa, in vigore dal 30 gennaio.

Riforma Aifa

Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 15 gennaio 2024 il decreto ministeriale con il Regolamento che riorganizza l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che entrerà in vigore il prossimo 30 gennaio quando sarà operativa la riforma che snellisce il funzionamento dell’agenzia con le nomine dei nuovi organi e vertici.

Viene abolita la figura del direttore generale. Resta il presidente come organo e rappresentante legale dell’Agenzia, istituisce anche le figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico.

Prevista la soppressione dal primo dicembre 2023, della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, operanti presso la AIFA, e la contestuale istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco, cui sono attribuite le relative funzioni.

La modifica della composizione del consiglio di amministrazione, costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui uno designato dal Ministro della salute. Uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze. Due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’incarico di Presidente è esclusivo e comporta il divieto di svolgere altre attività professionali pubbliche e private, anche occasionali.

L’incarico di Direttore amministrativo è conferito con decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La Commissione scientifica ed economica del farmaco è nominata con decreto del Ministro della salute ed è composta da dieci membri, di cui il direttore tecnico-scientifico dell’Agenzia e il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, o un suo delegato, sono membri di diritto.  

Fonte: ansa 

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