il no vax può esercitare on line
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Non si può sospendere tout court dall’ordine il professionista no vax, che invece può continuare a esercitare online o comunque da remoto le attività che non implicano contatti interpersonali

di Dario Ferrara

Il no vax può esercitare online

Non si può sospendere tout court dall’ordine il professionista no vax, che invece può continuare a esercitare online o comunque da remoto le attività che non implicano contatti interpersonali.

Sono troppo gravi, infatti, le conseguenze indotte dal congelamento dell’iscrizione all’albo perché possano coincidere con il divieto di svolgere prestazioni che implicano il rischio di diffondere il Covid.

Insomma:

il titolare dello studio medico non immunizzato deve poter garantire ugualmente una serie di attività rese possibili dalla tecnologia, ad esempio per una prima diagnosi.

E ciò benché la somministrazione delle dosi anti Sars-Cov-2 sia requisito essenziale per le professioni sanitarie.

È d’altronde proprio il diritto dell’Unione europea, dov’è nato il concetto di Green pass, ad affermare il principio secondo cui le misure per perseguire l’interesse pubblico devono essere proporzionali e adeguate.

È quanto emerge dalla sentenza 109/22, pubblicata dalla prima sezione del Tar Lombardia.

Opzione soft.

Sono accolti alcuni dei motivi aggiunti presentati dal professionista,

che potrà continuare a fare consulenza a distanza e telemedicina, consultando i referti dei pazienti disponibili nel fascicolo sanitario telematico.

L’atto di accertamento dell’agenzia di tutela della salute è annullato sul punto perché «la domanda d’informazione sanitaria è crescente» mentre lo stop assoluto non consentirebbe di fornire «una risposta immediata e qualificata».

Il punto della questione sta nell’interpretazione della norma ex articolo 4, comma sesto, del decreto legge 44/2021, convertito dalla legge 76/2021.

E il divieto assoluto di esercizio della professione per il no vax risulta in contrasto con il principio di matrice eurounitaria secondo cui fra le scelte necessarie a soddisfare l’interesse pubblico bisogna adottare l’opzione meno gravosa per l’interessato, evitando sacrifici inutili.

Senza dimenticare che la sospensione tout court discrimina i lavori autonomi rispetto a quelli subordinati perché i secondi possono essere adibiti dal datore a mansioni che non implicano rischi di diffusione del contagio:

insomma c’è chi salva lo stipendio e chi non guadagna più.

Conseguenze notevoli.

Il fine primario della norma è la tutela in via precauzionale della salute collettiva.

Ma l’unica interpretazione possibile è consentire lo svolgimento delle attività che non comportano il rischio di contagio, altrimenti si compromette in modo irragionevole l’interesse del professionista a svolgere un’attività lavorativa.

Va peraltro sottolineato che sono di notevole rilievo la conseguenze che l’ordinamento prevede per il professionista che durante la sospensione continua a svolgere l’attività per cui è richiesta l’iscrizione all’albo.

E ciò sul piano disciplinare, civile e perfino penale: è nullo ex articolo 2231 Cc, ad esempio, il contratto stipulato con il professionista non iscritto all’albo, che non può ottenere il pagamento della retribuzione anche ricorrendo all’azione generale di indebito arricchimento di cui all’articolo 2041 Cc;

compie poi il reato di esercizio abusivo ex articolo 348 Cp il professionista che lavora nonostante la sospensione. Ecco, insomma, perché il mancato vaccino non può coincidere con la sospensione tout court.

Diritto d’informazione.

È vero, per i pazienti risulta importante sapere se è vaccinato o no il medico dello studio cui si rivolgono:

essere informati è un diritto. Ma spetta all’Ordine di appartenenza individuare e garantire forme di pubblicità specifiche e adeguate. E resta fermo che risulta illecito a tutti gli effetti di legge l’esercizio della professione al di fuori dei limiti indicati.

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Fonte:https://www.italiaoggi.it/news/il-no-vax-puo-esercitare-online-2553192

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