IL CASO: Il Comune di Roma corre verso la digitalizzazione rifiutando il contante. E viola la legge.
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Dal sito ufficiale del Comune di Roma, ci fanno sapere che PER I SERVIZI Sportelli ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE PRESSO I MUNICIPI E IL DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO, SERVIZI DELEGATI E CITTÀ IN 15 MINUTI E’ ACCETTATO SOLO IL PAGAMENTO ELETTRONICO – NON E’ PIÙ CONSENTITO IL PAGAMENTO IN CONTANTI, I versamenti possono avvenire tramite POS o PagoPA.

Facciamo un po’ di chiarezza sia per chi legge che per chi del comune di Roma fosse interessato a non dire inesattezze al pubblico.

La moneta tradizionale è emessa dalle banche centrali sotto forma di contanti e riserve detenute dalle banche commerciali, in questo modo è l’ancora del sistema monetario e preserva la sovranità monetaria, che può essere definita come la capacità dei governi di controllare l’unità di conto di base, almeno nella loro giurisdizione, al fine di gestire la macroeconomia. Prima questa sovranità era nazionale. Ora con l’euro per noi è diventata sovranazionale.

Per moneta avente corso legale si intende l‘insieme di banconote e monete metalliche con siderata in uno Stato come un valido strumento di pagamento. In Italia, come in tutta l’Eurozona, dal 28 febbraio 2002 la sola moneta avente corso legale è l’euro. Significa che l’euro è la moneta avente corso legale in Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.

Al momento l’euro è in effetti l’unica moneta legale e le transazioni digitali tra cittadini devono essere fatte sempre attraverso un istituto finanziario o attraverso un Pos, un terminale di pagamento che comporta il pagamento di una commissione da parte del commerciante. Non possiamo trasferire euro direttamente nel conto di un’altra persona come potremmo fare dandogli del contante che passerebbe dalla nostra alla sua tasca, e dobbiamo chiedere alla nostra banca di trasferire il denaro per noi. Nel portare a termine una transazione pecuniaria famiglie e imprese possono utilizzare oltre alla moneta con corso legale anche mezzi di pagamento privati, definiti e regolati da accordi tra le parti.

Qualche affermazione in merito all’utilizzo del contante la fece anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che nel difendere la proposta della Lega di alzare il tetto dei pagamenti in contanti da uno a 10 mila euro (ma ad oggi è fino a 5 mila) ha sostenuto che “il contante è l’unica moneta legale”, mentre “la moneta elettronica è privata”. Per questo ha aggiunto che “imporre agli italiani l’utilizzo quasi esclusivo della moneta elettronica non è soltanto un macroscopico e illegittimo regalo alle banche e alle finanziarie che vendono questo tipo di servizio. Ma è potenzialmente un rischio per il risparmio del cittadino”.

Tentativi di abolizione

Tentare di abolire il contante non solo è impossibile, anche se ci stanno provando in tutti i modi, ma chi tenta di farlo commette reato, pertanto anche il sindaco che firma le ordinanze sarebbe suscettibile di querela, perché inoltre discrimina i cittadini che per diversi motivi, non sono possessori di carte di credito o conti corrente.

Viene sancito all’art. 1277 del Codice Civile che: “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”.

Anche l’art. 693 del Codice Penale recita: “Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30”.

In fine anche la Banca d’Italia dichiara che sotto il profilo giuridico, il circolante (banconote e monete) è l’unica moneta con corso legale utilizzata da famiglie e imprese all’interno del territorio di uno stato o, come nel caso dell’euro, all’interno del territorio degli stati che si sono impegnati all’utilizzo di una moneta comune sulla base di un trattato. Il circolante è pertanto l’unico mezzo di pagamento con le seguenti caratteristiche: 1) obbligo di accettazione, 2) accettazione al valore nominale pieno e 3) potere di estinguere l’obbligazione di pagamento.

Diverse segnalazioni mi sono giunte da utenti sul mio canale telegram @avv.francescocinquemani che anche diversi ospedali segnalano agli utenti che per i servizi forniti si accettano solo pagamenti digitali.

Qui però siamo alla cattivissima informazione e alla messa in atto di una norma che dice invece tutt’altro.

Facciamo anche qui un po’ di chiarezza, ricordando al personale dell’ospedale che la legge non ammette ignoranza anche per loro e che non hanno uno scudo penale come invece pensano di avere.

La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito l’obbligo di tracciabilità per le spese che danno diritto alle detrazioni: in altre parole, sono detraibili solo le somme pagate con sistemi tracciabili, mentre i pagamenti in contanti non danno diritto agli sconti IRPEF. Sono previste però alcune eccezioni per le spese mediche e sanitarie. Ecco quali: acquisto di medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche, prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

In questi casi, quindi, la detrazione spetta anche per le spese mediche e sanitarie pagate in contanti.

In conclusione, il pagamento in contanti non può essere rifiutato in nessun caso, chiunque lo negasse (anche gli impiegati della pubblica amministrazione) è suscettibile di querela penale.

La lista delle leggi violate

Tale azione messa in atto dal personale o dal sindaco oltre a violare l’articolo 693 c.p. contrasta i principi di non discriminazione, che nel panorama delle fonti comunitarie ed internazionali costituiscono un tema predominante:

  • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948;
  • Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di Discriminazione (New York, 1965- Rat. 1976);
  • Art. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), rubricato “Divieto di discriminazione”: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.
  • Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione verso le donne (1980- Rat. 1985);
  • Art. 13 Trattato istitutivo della Comunità Europea: attribuisce il potere al Consiglio Europeo di adottare provvedimenti diretti contro le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali;
  • Direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (Rat. 2003);‏
  • Direttiva 2000/78/CE che istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (D.Lgs. n. 215/2003);
  • Carta dei diritti fondamentali dell’UE, o “Carta di Nizza” – Art. 21: “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale. Le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”.

La nostra Costituzione pone all’art. 3, comma 1 il principio di uguaglianza formale, che è di fatto il corollario immediato della non discriminazione: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”, mentre al comma 2 si evidenzia, invece, che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Fonte: Quotidiano Sociale

IL CASO: Il Comune di Roma corre verso la digitalizzazione rifiutando il contante. E viola la legge.