Fentanil e suoi derivati
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Potenziamento misure di protezione dei preparati a base di Fentanil e suoi derivati

Il Ministero della Salute ha trasmesso alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) una nota riguardante il rischio di possibili sottrazioni illecite di farmaci contenenti fentanili, famiglia di potenti oppioidi sintetici, derivati dal Fentanil, un oppioide sintetico sintetizzato come sostituto più potente e a maggiore rapidità di azione rispetto alla morfina e alla meperidina nel trattamento del dolore.

Fentanil e suoi derivati

Una parte del mercato illecito di tali sostanze – vendute come sostituzioni “legali” di altri oppioidi illeciti e, senza che gli utilizzatori ne siano al corrente, miscelati con o venduti come eroina e altri oppioidi illeciti – si alimenta, infatti, mediante sottrazione delle stesse dai canali leciti di distribuzione per l’uso medico.

In tal senso, il Ministero ha chiesto alla Fofi di porre in essere ogni azione ritenuta utile al fine di potenziare la vigilanza e scongiurare possibili sottrazioni illecite di farmaci contenenti fentanili.

La raccomandazione è di allertare tempestivamente le forze dell’ordine nel caso si verificassero sottrazioni illecite o vi fossero altri elementi o fatti, di qualsiasi natura, ritenuti idonei a causare utilizzi illeciti dei citati farmaci.

Nel 2016 è stato disposto l’inserimento di n. 32 fentanili con specifica indicazione nella Tabella I del DPR 309/1990.

Inoltre, con decreto 30 giugno 2020 gli analoghi di struttura e derivati del Fentanil vengono inseriti nella Tabella I di cui al DPR 309/1990 in cui, com’è noto, trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie.

La sostanza in questione è anche inserita nella Tabella dei Medicinali sezione A e, in quanto inclusa nell’Allegato III-bis, gode di modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore. Le composizioni con via di somministrazione diversa da quella parenterali contenenti Fentanil sono inserite nella sezione D.

Si ricorda che, in base alla Tabella n. 3 della Farmacopea, le sostanze, i loro sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alla sezione A della Tabella Medicinali devono essere tenuti in armadio chiuso a chiave, separati dalle sostanze incluse nella medesima tabella.

È consigliabile (anche se non obbligatoria) la conservazione in armadio chiuso a chiave anche per i medicinali delle sezioni B e C.

Le aziende autorizzate al commercio all’ingrosso e le officine farmaceutiche devono conservare i medicinali di cui alla tabella dei Medicinali sezione A in una struttura solida con porta blindata all’interno del deposito, munita di serratura di sicurezza o di sistemi elettronici ad accesso controllato o, in alternativa, in armadi – cassaforte resi inamovibili.

Fonte: quotidianosanità

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