Costituzionalità
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Una Corte Costituzionale incostituzionale?

Prof. Avv. Augusto Sinagra
Avvocato Libero
Costituzionalità

Unitamente ai Colleghi Avv. Roberto Martina e Angelo Di Lorenzo, difendo alcuni intervenienti nel giudizio di costituzionalità relativo alla normativa di cui all’art. 4 del DL 1° aprile 2021, n. 44, e successive modifiche e integrazioni.

Come è noto

L’udienza dinanzi alla Corte costituzionale si svolgerà il 30 novembre p.v.

È altrettanto noto che il Capo dello Stato appena il giorno dopo della scadenza del mandato del Prof. Giuliano Amato, ha nominato come nuovo giudice costituzionale in sua sostituzione il Prof. Marco D’Alberti (anch’egli in pensione).

È pure noto che fino al giorno della nomina a giudice costituzionale il Prof. Marco D’Alberti aveva un suo proprio Ufficio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di diretta collaborazione in materia legale con l’ex Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Conseguentemente ho fatto presente alla Presidente della Corte costituzionale la oggettiva incompatibilità del Prof. Marco D’Alberti a prender parte alla udienza del 30 novembre p.v.

Dopo lunga attesa, ricevo una nota del Segretario Generale della Corte il quale mi comunica che l’art. 32 delle “Norme integrative” (a quello che appare essere un Regolamento interno di procedura della Corte costituzionale), precludono ogni ipotesi di astensione o ricusazione del giudice ai sensi del Codice di procedura civile.
Era proprio la questione da me sollevata.

È vero che la Corte costituzionale in forza della sua “autodichia” può autoregolamentarsi anche in modo difforme rispetto a quanto dispongono le leggi ordinarie (Codici compresi), ma certamente non può disattendere i principi del “giusto processo” recepiti nella Carta costituzionale a seguito della plurima e consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo che applica le norme della Convenzione internazionale sui diritti dell’uomo; norme ritenute “interposte” e dunque come parametri di compatibilità costituzionale delle leggi ordinarie nazionali.

“Giusto processo” che, per esser tale, non può non prevedere e consentire che un giudice si astenga o venga ricusato.

L’unica conclusione possibile è che la Corte costituzionale intende i suoi poteri di “autodichia” come prevalenti sulla stessa Costituzione la cui applicazione e rispetto essa è chiamata a vigilare.

Né poi si capisce per quale ragione in qualsiasi processo di qualsivoglia natura un giudice può astenersi o essere ricusato, ma ciò non è consentito nei processi (che tali pure sono) dinanzi alla Corte costituzionale.

Dunque, abbiamo una Corte Costituzionale incostituzionale?

FONTE: ALI – Avvocati Liberi

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