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S.O.S. OVER 50 

Chiarimenti sulla multa da 100 euro per gli Over 50

L’Avv. Antonio Verdone, membro del collegio difensivo innanzi alla Corte costituzionale sull’obbligo di vaccinazione anticovid dei sanitari discusso il 30 novembre u.s. ma, soprattutto, giurista ed Avvocato Libero, chiarisce alcuni aspetti rilevanti della conversione del noto DL162/2022 avuta con Legge n. 199/2022, con la quale è stata disposta la sospensione della irrogazione delle sanzioni fino al 30 giugno 2023 per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale degli ultracinquantenni di cui agli articoli 4, 4 bis , 4 ter, 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater DL 44/2021.

Si rileva innanzitutto come nella detta sospensione non rientrano i commi 5 e 7 dell’art. 4 sexies DL 44/2021, a differenza invece del comma 6, a mente del quale resta sospesa fino al 30 giugno 2023 la notifica dell’avviso di addebito di cui dall’art.30 DL 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010, che tuttavia disciplina solo i contenuti e la valenza di titolo esecutivo di tale atto ed il conseguente procedimento di riscossione, ma non anche la fase giurisdizionale della opposizione ad esso.

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Ciò significa che nel caso in cui prima dell’entrata in vigore della sospensione prevista per il suddetto comma 6 sia stato notificato l’avviso di addebito, decorreranno i termini per proporre l’opposizione, in quanto la sospensione non è stata estesa anche al comma 7, che disciplina la fase giurisdizionale dell’opposizione.

In altri termini, la sospensione in discorso riguarda solo le attività dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione (ADER) finalizzate alla  riscossione della sanzione irrogata, senza incidere sulla decorrenza dei termini per farvi opposizione, con la conseguenza che in caso di mancata opposizione entro il termine cautelativo di venti giorni dalla notifica dell’avviso di addebito  (ipotizzando che il Giudice la qualifichi come opposizione agli atti esecutivi), il provvedimento sanzionatorio diverrebbe definitivo e perciò riscuotibile dal 1 luglio 2023.

Cosa potrebbe esserci dietro

Allora la sospensione in questione appare più congegnata per dare tempo al Ministero della Salute ed all’ADER di smaltire l’enorme carico dei rispettivi adempimenti su di loro gravanti, piuttosto che per agevolare realmente i cittadini sanzionati e sanzionabili: da una parte infatti, applicata al comma 6 dell’art.4sexies DL 44/21 la sospensione consente all’ADER di non sforare i termini dei 270 giorni ivi previsti e, dall’altra, non applicata al comma 5 dell’art. 4sexies cit., consente al Ministero della Salute di avere più tempo per aggiornare e trasmettere all’ADER le attestazioni vaccinali dei soggetti inadempimenti agli obblighi di vaccinazione cui, prima della sospensione, era stato comunicato l’avviso di avvio del procedimento (qualora essi non abbiano fornito alcuna risposta a quell’avviso), avendo maggior tempo per assolvere all’onere della prova dell’inadempimento a proprio carico verificando le positività, le esenzioni, i differimenti e le guarigioni intervenute nel periodo di vigenza dell’obbligo vaccinale.

In conclusione

Se al 30 giugno 2023 non verrà meno in maniera definitiva la sanzione, la normativa in esame non potrebbe in nessun caso ritenersi “a favore” del cittadino come la comunicazione politica e mediatica ha voluto far credere, perché a quel punto avrebbe agevolato – e non di poco – il Ministero della Salute e l’ADER per procedere ad irrogare le nuove sanzioni e per far consolidare  quelle già irrogate.

Purtroppo si deve constatare un’azione governativa talmente ambigua da apparire addirittura circuitrice dei destinatari delle norme in esame, e sostanzialmente traditrice delle aspettative di ripristino delle numerose garanzie costituzionali – in primis l’Habeas Corpus – di fatto sospese in maniera massiva nel periodo cosiddetto pandemico come mai prima d’ora nella storia repubblicana.

FONTE: ALI – Avvocati liberi

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